martedì 10 luglio 2012

EX JUGOSLAVIA: L'IMPORTANZA DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE


Ratko Mladic sul banco degli imputati
E' ripreso ieri all'Aja, al Tribunale internazionale per l'ex Jugoslavia, il processo a carico all'ex capo militare dei serbi di Bosnia Erzegovina, Ratko Mladic, arrestato nel maggio 2011 in Serbia, dopo quasi sedici anni di latitanza, chiamato a rispondere dell'accusa di genocidio e crimini guerra, il più grave dei quali è il massacro di Srebrenica, compiuto nel luglio 1995 e qualificato come “genocidio” dalla Corte internazionale di giustizia dell'Onu. Mladic, che oggi ha 70 anni, è malato e si dichiara non colpevole, deve rispondere di 11 capi d'accusa e rischia l'ergastolo.
La procura ha annunciato che intende presentare 400 testimoni a carico dell'imputato. Il primo di questi è Elvedin Pasic, oggi 34enne, sopravvissuto al massacro di Grabovica, nella Bosnia settentrionale, dove circa 150 persone furono eliminate dai militari serbo-bosniaci al comando di Mladic nel novembre 1992, poco dopo lo scoppio del conflitto. Pasic aveva solo 14 anni quando kle truppe serbo-bosniache fecero irruzione nel suo villaggio imprigionando uomini, donne e bambini e istituendo un campo di detenzione in una scuola vicina. Le audizioni dei testimoni dell'Accusa dovrebbero proseguire fino al 20 luglio, prima della pausa estiva dei lavori del Tpi.
Il processo era iniziato il 16 maggio, ma era stato quasi subito sospeso dopo che la procura aveva ammesso un errore nella consegna di migliaia di pagine di documenti alla difesa dell’ex generale. Ieri c'è stato un nuovo colpo di scena: i difensori dell'imputato hanno infatti chiesto ai giudici di rinviare il caso di sei mesi a causa delle recenti modifiche delle regole di presentazione delle prove introdotte dalla Corte. Secondo i legali con la nuova procedura i giudici hanno permesso ai procuratori di presentare un numero maggiore di prove documentali rispetto a prima, dunque “urge un’azione da parte della Corte per evitare un potenziale e probabile errore giudiziario”. Da qui la richiesta di sospensione per sei mesi.

La questione sollevata dai legali di Mladic non è la prima a cui il Tribunale ha dovuto far fronte negli ormai non pochi anni della sua esistenza. Qui di seguito vi propongo un report sul Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia: la sua particolare natura e alcuni problemi organizzativi e procedurali sorti in questi anni di attività. L'autore è Riccardo De Mutiis, esperto di relazioni internazionali, particolarmente sotto il profilo giuridico, e conoscitore e analista della realtà serba, e di quella balcanica più in generale, anche per aver partecipato a diverse missioni patrocinate da istituzioni internazionali.


Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia

di Riccardo de Mutiis
L’ Aja può essere considerata la capitale mondiale della giustizia: infatti hanno sede nella città olandese sia la Corte di Giustizia internazionale, competente a giudicare le controversie tra Stati, sia la Corte Penale Internazionale, istituita nel 2002 per perseguire singoli individui accusati di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l’umanità, sia il Tribunale Penale Internazionale per l‘ex Jugoslavia, denominazione ufficiale ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia), istituito nel 1993 dall’ONU (con la risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza) per giudicare i crimini commessi nell’ex Jugoslavia durante i conflitti che hanno infiammato il paese balcanico nell’ultimo decennio del secolo scorso. E proprio la natura affatto particolare del Tribunale Penale per l’ex Jugoslavia, organo giurisdizionale di creazione politica, ha in un certo qual modo originato la crisi intervenuta nelle relazioni tra l’ONU ed il Tribunale stesso nel periodo in cui alla guida della procura dell’Aja vi era un personaggio deciso e carismatico come Carla Del Ponte.

La Del Ponte, che ha guidato la procura dal 1999 al 2007, lamentava che il suo lavoro era di fatto ostacolato dall’ostruzionismo del governo jugoslavo, guidato all’epoca da Vojislav Kostunica: in particolare rimproverava alle autorità di Belgrado di non consegnare i documenti relativi alle indagini svolte dalla procura, di non ricercare attivamente gli imputati, di non contattare i testimoni ed in qualche caso di scoraggiarli dal deporre dinanzi al Tribunale, di rinviare sine die l’approvazione della legge sulla cooperazione con il Tribunale. A fronte di questo atteggiamento non collaborativo la procuratrice svizzera chiedeva agli organismi internazionali ed agli USA di non erogare finanziamenti alla Jugoslavia fino a quando questa non avesse iniziato a cooperare concretamente con il Tribunale. L’ iniziativa della Del Ponte, che racconta l’episodio nel suo libro “La caccia”, veniva stigmatizzato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, il quale la invitava a non intromettersi in questioni, quali quella relativa agli aiuti economici da concedere a Belgrado, di natura politica e quindi non di competenza del Tribunale (in una missiva Kofi Annan invitava espressamente la procuratrice “a limitare i suoi interventi a questioni che più direttamente rientrino nella sfera delle sue competenze legittime”).

Appare davvero difficile indicare quale dei due protagonisti della vicenda sia nel giusto: ha ragione la Del Ponte quando, trovatasi nella impossibilità di portare a termine le indagini a causa della mancata collaborazione delle autorità jugoslave, chiede alla comunità internazionale di subordinare la concessione di aiuti allo stato balcanico alla cooperazione con il Tribunale, oppure ha ragione Kofi Annan quando afferma che l’atteggiamento della Del Ponte sconfinava nell’ambito politico e quindi esorbitava dalle competenze del Tribunale, che avevano natura esclusivamente giuridica? Probabilmente il motivo dell’impasse risiede nel fatto che il Tribunale, ed in special modo la procura, non possiede, diversamente dalle istituzioni giudiziarie nazionali, strutture in grado di assicurare in via coercitiva l’esecuzione dei propri provvedimenti. Infatti la procura dell’Aja non ha alla proprie dipendenze una struttura operativa che abbia competenza sul territorio serbo, vi si possa recare per acquisire documenti, sentire testimoni, arrestare imputati: di qui la necessità per gli inquirenti di ricorrere alla collaborazione con le autorità di Belgrado e di qui la necessità di chiedere un intervento politico nel caso in cui quella collaborazione non venga offerta. In altre parole il Tribunale, pur essendo indipendente dal punto di vista giudiziario, non dispone dei poteri di cui gode una corte di giustizia in uno stato sovrano.

Come le corti nazionali il Tribunale ha il potere di emettere intimazioni nei confronti di individui ed istituzioni affinché forniscano documenti ed altro materiale probatorio e di spiccare mandati di arresto internazionali; ma a differenza delle corti nazionali non dispone di una polizia giudiziaria che svolga ricerche ed arresti, per tali attività deve ricorrere necessariamente alla collaborazione dello stato interessato. E la mancanza di tale potere spinge necessariamente il Tribunale nel regno della politica. Ma, oltre a quello appena esaminato, il Tribunale soffre anche di altre disfunzioni. E’ il caso della norma secondo cui i giudizi dinanzi al Tribunale per l‘ex Jugoslavia non possono svolgersi in assenza dell’imputato, contrariamente a quanto accade nella maggior parte dei Paesi, in cui l‘imputato può essere giudicato in contumacia. E la necessità della presenza dell’imputato, che abbiamo visto dipendere dalla esecuzione del mandato di cattura internazionale, e quindi in ultima analisi da quella collaborazione dell’ex Stato jugoslavo che spesso è mancata, ha ritardato l’inizio di alcuni importanti procedimenti per diversi anni. In alcuni casi tra il periodo in cui vennero commessi i crimini e l’inizio dei relativi procedimenti sono trascorsi più di dieci anni, è il caso dei giudizi contro Karadzic, Mladic e Hadzic. E’ evidente come in tali casi non sia agevole istruire il giudizio, soprattutto perché i testimoni potrebbero non ricordare fatti avvenuti in un’epoca così lontana. Per ovviare ad un simile inconveniente sarebbe sufficiente modificare la regola del Tribunale che prevede la presenza obbligatoria dell’imputato con quella, in vigore in quasi tutti i Paesi europei , secondo cui il procedimento può svolgersi anche in assenza dell’imputato, a condizione che gli venga notificato l’atto di accusa.

Un altro problema è quello rappresentato dallo schema operativo della procura dell’ICTY, creato dal viceprocuratore Graham Blewitt sulla falsariga del modello utilizzato dalla unità della procura australiana che lui dirigeva, e che si occupava di perseguire ex nazisti sospettati di crimini di guerra durante la seconda guerra mondiale: di conseguenza vennero assunti dalla procura degli investigatori con esperienza in indagini relative a quel genere di reati. Ma gli indiziati dalla procura australiana erano principalmente guardie dei campi di concentramento ed altre figure di basso livello, ragion per cui è del tutto evidente che un sistema operativo finalizzato a perseguire persone che in sostanza hanno solo eseguito ordini criminali altrui non è assolutamente adatto a perseguire soggetti, quali quelli incriminati dall’ICTY , che ricoprivano i vertici politici e militari di uno stato. Quello che si vuole dire è che per incriminare un ministro, un capo di stato, un generale di stato maggiore è necessaria sensibilità politica, conoscenza del contesto storico in cui sono avvenuti i fatti, capacità di individuare profili di responsabilità penale in atti di natura politica: è necessaria, in altre parole, una preparazione tecnica, un back ground professionale che colui che indaga il guardiano di un lager non ha.

Un caso emblematico della impreparazione degli investigatori della procura è stato quello in cui alcuni di essi interrogarono l’ ex capo dei servizi segreti croati, Josip Manolic: costui, nel corso della sua dichiarazione, fece riferimento al servizio di informazioni dell’esercito jugoslavo, indicandolo con il suo acronimo KOS (Kontrabavestaina sluzba) e con somma sorpresa realizzò che i suoi intervistatori non conoscevano quella sigla, e quindi , ritenendoli non affidabili, decise di non proseguire una collaborazione che avrebbe potuto fornito un notevole aiuto, in termine di acquisizione di informazioni assolutamente riservate, alla procura. L’impreparazione dimostrata dagli investigatori della procura nel caso Manolic può essere equiparata a quella di un investigatore russo che non conosce il significato della sigla CIA o, al contrario, a quella di un investigatore americano al quale rimanga oscuro il significato dell’acronimo KGB. Il problema rappresentato dalla impreparazione degli investigatori venne risolto dalla Del Ponte, la quale, una volta nominata al vertice della procura, modificò il modello operativo di Brewitt ed assunse procuratori ed analisti che conoscevano lo scenario storico e politico in cui si erano verificati i crimini oggetto di indagine: non a caso nel 2005 Manolic venne nuovamente contattato e questa volta convinto a collaborare da uno staff investigativo che parlava la sua lingua e conosceva la storia del suo paese. Ma il modello operativo australiano presentava una ulteriore caratteristica che di fatto ostacolava il lavoro della procura dell’Aja: la rigida ripartizione delle competenze tra investigatori e procuratori.

Nel sistema australiano la polizia svolge , in esclusiva, la funzione inquirente ed al termine delle indagini rimette gli atti al procuratore il quale decide se formulare o meno l’ atto di accusa. Non vi è, per la procura , nessuna possibilità di incidere sulle indagini svolte dalla polizia ed è evidente come questo schema operativo non poteva che rivelarsi inadeguato per indagini complesse come quelle relative ai criminali di guerra. Il procuratore si trovava infatti a dovere costruire l’incriminazione sulla base di elementi raccolti secondo una impostazione alla cui formulazione era rimasto estraneo e che nella maggior parte dei casi non condivideva. Anche in questo caso il sistema operativo della procura venne riformato dopo l’ insediamento al vertice della procura della Del Ponte, ed un contributo decisivo in tal senso venne dal sostituto procuratore Clint Williamson. La direzione delle indagini di polizia venne infatti affidata ai procuratori, e ciò sulla base dell’ovvia constatazione per cui è colui che costruisce l’ incriminazione, appunto il procuratore, che deve decidere su quali aspetti si deve indagare .La squadra operativa della procura venne poi potenziata attraverso l’assunzione di investigatori e procuratori di diversa provenienza, dotati delle conoscenze specifiche necessarie per affrontare i diversi casi: quindi analisti politici particolarmente esperti del contesto della ex Jugoslavia, conoscitori del diritto della nazione balcanica, professionisti in gradi di esprimersi anche in lingua serbo-croata.

Questa breve analisi dei problemi che hanno caratterizzato la vita del Tribunale per l’ex Jugoslavia si chiude con un accenno a quello che è stato l’ aspetto che ha colpito in modo particolare i mass media. Il riferimento è a quella norma che prevede la possibilità, per l‘imputato, di rinunciare ad essere difeso da un legale e quindi di difendersi da solo. Della norma, tipica di un sistema giuridico di common law, ed in quanto tale non prevista in ordinamenti di civil law quali quello italiano, si sono serviti i più importanti imputati del Tribunale, Milosevic e Seselji, per trasformare il processo in arena politica, per effettuare una serie di contestazioni che nulla avevano di giuridico e che hanno avuto il solo effetto di prolungare in modo eccessivo i tempi del processo. Sarebbe auspicabile, in futuro, che tale norma venisse abolita e, più in generale che venisse adottata tout court, per la regolamentazione del processo, il sistema in vigore presso i Paesi di civil law: tale sistema, infatti , per il fatto di prevedere in modo rigoroso e tassativo, anche sotto il profilo temporale, le attività che possono essere svolte durante il procedimento, e per il fatto di prevedere obbligatoriamente l’assistenza tecnica per l'imputato, ben difficilmente può originare inconvenienti e lungaggini procedurali.

In conclusione non si può negare che il Tribunale per l'ex Jugoslavia, nonostante le disfunzioni su cui ci si è soffermati, abbia ottenuto risultati importanti: ha processato, per la prima volta nella storia, un capo di Stato, Slobodan Milosevic, ed ha incriminato, dalla sua fondazione fino alla fine del 2007, ben 161 persone. Ma la creazione del Tribunale Penale per l’ex Jugoslavia ha anche un altro significato, ed è forse il più importante: dimostra la volontà della comunità internazionale di perseguire gli autori di crimini spaventosi ovunque essi si trovino ed in questo senso rappresenta anche un deterrente non trascurabile per militari e politici, ormai consapevoli che i loro atti criminosi vengono puniti senza limiti di spazio e di tempo da una autorità internazionale.

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